logo
Rappresentare i lavoratori. - Finasser
2012
post-template-default,single,single-post,postid-2012,single-format-standard,bridge-core-2.9.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-27.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
Rappresentare i lavoratori.;

Rappresentare i lavoratori.

sicurezza

Rappresentare i lavoratori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Decreto 81/2008

Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto delle novità rispetto alla legge 626/1994 sulla sicurezza dei lavoratori. Oltre ad innovare la precedente normativa ossia l’attuale Testo Unico, ha ribadito la fondamentale importanza di alcune figure aziendali istituite per dare un ulteriore supporto ai lavoratori. In particolare si tratta dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS). Questa figura aziendale è obbligatoria in tutte le aziende con almeno un lavoratore e fa da portavoce per gli altri dipendenti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma in base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina del rappresentante.

Nomina del RLS

Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro. Invece nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Il numero dei rappresentanti non è predeterminato per legge, al contrario sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Varia anche il numero di RLS necessario: fino a 200 dipendenti almeno un RLS; da 201 a 1000 dipendenti almeno 3 RLS; oltre 1000 dipendenti almeno 6 RLS.

Per quanto riguarda la modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale il D.Lgs. 81/2008 sancisce che se non c’è una decisione in occasione della contrattazione collettiva, l’elezione è fissata lo stesso giorno in cui avviene la giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro all’interno della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Principali compiti svolti dal RLS

  • potere di accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori
  • consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione e della realizzazione della prevenzione aziendale
  • consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione, tra i quali gli incendi, il primo soccorso, l’evacuazione dei luoghi di lavoro ed il medico competente
  • ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza
  • promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori
  • obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro
  • potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.

Formazione

Una volta eletto e designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è compito del datore di lavoro farsi carico delle spese necessarie a garantirgli la formazione obbligatoria. La durata minima dei corsi di formazione per RLS è di 32 ore per quello iniziale, di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda (e conseguenti misure di prevenzione e protezione). Annualmente il Rappresentante dei lavoratori è tenuto a frequentare anche dei corsi di aggiornamento. Il monte ore prevede:

 – per aziende tra 15 e 50 dipendenti: minimo 4 ore all’anno;
 – per aziende con più di 50 dipendenti: minimo 8 ore all’anno.

Affidati all’esperienza e alla professionalità di FINASSER in ambito di sicurezza sul lavoro: scopri subito i nostri corsi di formazione e aggiornamento per RLS.