10 Mar Stress-lavoro correlato
Obblighi di valutazione
A partire da gennaio 2011 è obbligatorio per le aziende italiane effettuare la valutazione dello Stress Lavoro Correlato.
Lo stress e le sue sfumature:
Si definisce Stress, quello stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. In termini generici quindi è importante sottolineare come lo Stress non sia di per se una malattia, bensì una condizione innescata nell’organismo umano da parte di una fonte o sollecitazione esterna che comporta una serie di adattamenti che, se protratti nel tempo, possono assumere carattere di patologia. Esiste anche uno stress, a dosi accettabili, che ha effetti positivi sul nostro organismo, consentendoci di reagire in modo efficace ed efficiente agli stimoli esterni e di innescare un’adeguata soglia di attenzione verso le esigenze dell’ambiente; un’esposizione prolungata a fattori stressogeni invece, può essere fonte di rischio per la salute dell’individuo, sia di tipo psicologico che fisico, riducendo l’efficienza sul lavoro (assenteismo, malattia, richieste di trasferimenti…).
Valutazione del rischio da Stress-Lavoro correlato:
La valutazione del rischio da stress-lavoro correlato, in Italia è normata dal D.lgs 81/08 s.m.i. L’obbligo impone ai Datori di Lavoro la valutazione di questo rischio al pari di tutti gli altri, in seno al recepimento dell’Accordo Europeo. La Commissione Consultiva permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, nel novembre del 2010 ha redatto le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio e attualmente, seguire la metodologia proposta rappresenta l’adempimento minimo per ottemperare all’obbligo. Valutare un rischio significa definire le probabilità e le gravità, nella loro globalità, al fine di operare la giusta scelta sulle contromisure da adottare per eliminare il rischio stesso o diminuirne gli effetti fino ad una intensità che sia il minimo possibile da attuare, in concomitanza con le attuali conoscenze tecnico-scientifiche. La valutazione va ripetuta con frequenza triennale, a meno che nelle valutazioni precedenti non siano emerse situazioni che indichino la presenza di disagio in una misura tale da richiedere provvedimenti più restrittivi e l’adozione di tempistiche più ristrette.
I datori di lavoro e i dirigenti che non ottemperano a quanto previsto dalla vigente normativa vanno incontro a sanzioni sia pecuniarie che con l’arresto, nel caso di incompleta o omessa redazione del DVR.