Datore di lavoro, art. 2, è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, identificabile con il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il medico competente è il professionista (potrebbe anche essere un dipendente) nominato dal datore di lavoro per collaborare con lui e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Inoltre il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
L’RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a:
Non può essere nominato nessuno, in quanto tecnicamente non è una nomina; bensì si tratta di un’elezione tra i dipendenti iscritti a libro paga. Il dipendente eletto dovrà frequentare un corso di formazione di 32 ore di cui 28 frequentabili on-line e 4 di approfondimento in aula relative alle competenze sindacali, a meno che non l’abbia già frequentato. Terminate le 28 ore on-line il sistema proporrà in automatico il n. di telefono da contattare per avere ulteriori informazioni relative alle 4 ore di approfondimento in aula e per conoscere la procedura da seguire per sostenere l’esame per ottenere l’attestato.
Ai sensi degli art. 31 e 34 del D.Lgs. 81/08, per svolgere l’incarico di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Tale compito può essere ricoperto da:
Il documento di valutazione dei rischi viene redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve avere data certa e contenere:
Dopo la formazione obbligatoria il datore di lavoro deve adempiere all’aggiornamento continuo del lavoratore che è quantificabile in 6 ore ogni 5 anni per tutti i settori. L’accordo invita a distribuire l’aggiornamento durante tutto il periodo dei 5 anni quindi con corsi di 1,2 ore per anno.
Le norme che definiscono la formazione e l’aggiornamento di RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti sono contenute nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 8 del 11 gennaio 2012 ed entrate in vigore dal 26 gennaio scorso. In questo accordo sono specificati i contenuti e la durata dei corsi di formazione e aggiornamento obbligatori, in relazione al codice ATECO e al livello di rischio dell’azienda, come previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08.
Ai sensi dell’Art. 37 del D.lgs 81/08 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve partecipare a una formazione specifica di 32 ore i cui contenuti minimi previsti sono: principi giuridici comunitari e nazionali;
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione.
Le principali leggi di riferimento per gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono:
Per il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di formazione dei lavoratori in relazione alla mansione svolta nell’ambito dell’azienda è prevista la sanzione di arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 € Per il lavoratore che non partecipa alla formazione indicata è prevista la sanzione di arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 a 600,00 €.
In genere la nomina ha validità annuale, ma va verificata con il singolo medico competente.
La nomina non ha scadenza; tuttavia l’RSPP ha l’obbligo di aggiornamento delle proprie competenze ogni 5 anni
Sì, tutto. In quanto anche collaboratori a progetto, occasionali, coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, soci lavoratori, anche di cooperative e società di capitali, ecc. sono considerati lavoratori e quindi occorre che il datore di lavoro effettui la valutazione dei rischi, predisponga il DVR, nomini un RSPP, ecc.