Il documento di valutazione dei rischi, conosciuto anche semplicemente come valutazione dei rischi o DVR può essere definito come una sorta di RELAZIONE in cui vengono riportati i rischi che sono stati valutati e le misure di prevenzione adottate per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Il documento di valutazione dei rischi è indispensabile per tutte le aziende con almeno un lavoratore ed è previsto, come obbligo da parte del Datore di Lavoro, dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008, all’interno delle quali sono previste anche delle sanzioni per chi non rispetta questo adempimento. Vediamo subito in cosa consiste il documento di valutazione dei rischi sul lavoro, come non farsi sopraffare da questioni come “dvr in che cosa consiste il piano di miglioramento?”, quali sono le caratteristiche, come si redige e tutto quel che c’è da sapere in merito.
Come già accennato il DVR è un vero e proprio documento all’interno del quale vanno indicati i possibili rischi presenti in un dato luogo di lavoro. Grazie a questo è possibile valutare e soprattutto prevenire anche le situazioni di pericolo in cui potrebbero incorrere i lavoratori.
La valutazione dei rischi è una valutazione globale e deve essere definita all’interno di un apposito documento redatto seguendo la normativa di riferimento.
Il DVR, come già accennato, è un insieme di indicazioni precise e fondamentali per definire la posizione delle aziende in merito alla tutela della salute e della sicurezza. Serve essenzialmente per valutare le probabilità di un evento danno per i lavoratori e l’entità del danno derivante da esso nonché le misure di prevenzione e protezione.
Il documento può essere redatto in formato cartaceo o digitale ed è necessario raccogliere determinate informazioni sull’attività, ma anche il numero degli addetti, le mansioni svolte, le fasi del lavoro e via dicendo.
Nello specifico il documento valutazione rischi raccoglie:
Il responsabile del documento è il datore di lavoro che non può in nessun modo delegare questa attività. Può però fare affidamento su un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro richiedendo una consulenza mirata. Il D.V.R. è un documento che il Datore di lavoro deve redigere in collaborazione con :
La valutazione dei rischi è obbligatoria per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente o un collaboratore. Tra questi rientrano i soci lavoratori, i tirocinanti, i lavoratori con contratti temporanei. Il documento deve essere redatto entro 90 giorni in caso di nuova attività o immediatamente, quando un lavoratore inizia a lavorare per un’impresa già avviata da tempo.
Sono esenti da tale obbligo i lavoratori autonomi e le imprese familiari.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede anche che la data di redazione e delle successive modifiche del documento sia apposta tramite data certa, indipendentemente dalle metodologie utilizzate per la valutazione dei rischi.
La data certa può essere apposta tramite la firma congiunta del Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente, se presente.
Oltre alle informazioni sull’attività,il numero dei lavoratori, delle mansioni e delle fasi del lavoro il documento deve contenere una valutazione attuale e pertinente. Per questo motivo per elaborarlo è fondamentale che, se elaborato da un tecnico, lo stesso effettui un sopralluogo e provveda alle opportune registrazioni e misurazioni. Solo in questo modo potrà quantificare gli eventuali rischi.
Per redigere in modo completo e soprattutto efficace il DVR non si può prescindere in nessun modo dal sopralluogo tecnico. Il documento è una sorta di presentazione dello stato di Salute e Sicurezza dell’azienda, motivo per cui devono essere indicate tutte le informazioni e valutazioni necessarie.
Non esiste un tariffario prestabilito per l’elaborazione del documento, è importante, se non viene elaborato dallo stesso Datore di lavoro, affidarsi a professionisti competenti.
E’ questo il momento giusto per ricordare che il datore di lavoro che non provvede a ciò può essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con il pagamento di multa da 2.500 € a 6.400 €.
Con la sigla DVRS si intende il documento redatto sulla base di un modello di riferimento approvato direttamente dalla Commissione Consultiva. Questo può essere redatto da datori di lavoro di aziende che hanno fino a 50 lavoratori. Tale possibilità è esclusa per le aziende industriali, impianti o installazioni con lavoratori esposti a rischi chimici, biologici, cancerogeni mutageni e connessi con l’esposizione all’amianto o esposti ad atmosfere esplosive.
La struttura generale è suddivisa in quattro fasi: