16 Giu Modifiche al D.Lgs 81/2008: cosa cambia da Maggio 2023?
Con il Decreto Legge 48 del 04/05/2023, entrato in vigore il 05/05/2023, sono state introdotte nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs 81/2008, che riguardano:
– il Datore di Lavoro
– il Medico Competente
– il Lavoratore autonomo
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE:
L’articolo 18 del D.Lgs 81/2008 obbliga il Datore di Lavoro a nominare il Medico Competente nei casi previsti dall’art. 41 e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi; questo comporta che qualora il Datore di Lavoro, l’RSPP e il Medico Competente in fase di elaborazione del DVR ritengano necessaria la Sorveglianza Sanitaria dei propri lavoratori, possono inserire l’obbligo.
Inoltre, viene introdotto il comma 4 – bis all’art. 73, che riporta gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari: il nuovo Decreto prevede l’obbligo anche per il Datore di Lavoro alla formazione, informazione e addestramento delle attrezzature particolari, e non più soltanto gli addetti.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE:
Il Decreto 48/2023 modifica l’art. 25 introducendo nuovi obblighi per il medico competente:
– Obbligo di richiedere al lavoratore in fase di visita preassuntiva la cartella sanitaria rilasciata dal precedente Datore di Lavoro e tenere conto del suo contenuto al fine di formulare il giudizio di idoneità. Nel caso di mancata consegna della cartella è prevista una sanzione per il medico: arresto fino ad un mese o ammenda.
– Obbligo di nominare e scegliere un Medico Competente sostituto in caso di impedimenti gravi e motivate ragioni.
IMPRESE FAMILIARI E LAVORATORI AUTONOMI:
Con l’introduzione del nuovo decreto, si estende anche ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza prevista nei cantieri temporanei e mobili previste dal Titolo IV del D.Lgs 81/2008.
Inoltre, l’utilizzo da parte del lavoratore autonomo di opere provvisionali idonee a norme di legge diventa elemento di valutazione da parte del committente dei lavori durante la verifica della idoneità tecnico – professionale obbligata ai sensi dell’art. 26.
Infine, ultima ma non meno importante: il nuovo Decreto sottolinea l’esigenza di individuare le modalità di monitoraggio e di controllo delle attività formative e il rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Visto che ancora oggi esistono aziende che vedono la sicurezza sul lavoro come un mero adempimento burocratico, senza averne compreso il valore aggiunto, e d’altra parte anche agenzie formative che non seguono scrupolosamente la normativa, è arrivato il momento di dare risalto alla qualità e l’importanza reale della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.