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Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: Un Approfondimento sulle Normative, Limiti e Sanzioni - Finasser
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<strong>Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: Un Approfondimento sulle Normative, Limiti e Sanzioni</strong>;

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: Un Approfondimento sulle Normative, Limiti e Sanzioni

VIDEOSORVEGLIANZA

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: Un Approfondimento sulle Normative, Limiti e Sanzioni

L’adozione di sistemi di videosorveglianza nei contesti lavorativi è un tema complesso che coinvolge aspetti normativi, giuridici e etici. Esaminiamo da vicino le leggi e le restrizioni in merito, delineando le condizioni per l’installazione di tali dispositivi e le sanzioni applicabili in caso di violazioni.

Normative e Giurisprudenza sulla Videosorveglianza nei Luoghi di Lavoro

La disciplina relativa al controllo a distanza delle prestazioni lavorative è regolamentata dall’art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori – L. 300/1970. Secondo questa normativa, l’utilizzo di impianti audiovisivi a fini di videosorveglianza è vietato, poiché lesivo della dignità e della riservatezza dei lavoratori.

Tuttavia, il comma 2 dell’art. 4 cerca di bilanciare le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro, consentendo l’installazione di sistemi di controllo a distanza per finalità preventive, organizzative o di sicurezza. Ad esempio, i controlli difensivi sono ammessi per evitare condotte illecite, mentre quelli organizzativi mirano a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, come nel caso delle banche per prevenire rapine.

Condizioni per l’Installazione di Sistemi di Controllo a Distanza

L’installazione di dispositivi di monitoraggio a distanza è consentita solo sotto determinate condizioni, come stabilite dal D.lgs 151/2015, attuativo del Jobs Act.

Queste condizioni includono:

  1. Accordo con le Rappresentanze Sindacali o l’Ispettorato del Lavoro: L’azienda deve ottenere un accordo preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali o l’Ispettorato del Lavoro.
  2. Informazione dei Lavoratori: Prima dell’installazione, i lavoratori devono essere informati in merito al controllo a distanza.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 4 specifica che tali disposizioni non si applicano agli strumenti utilizzati direttamente dai lavoratori per svolgere le loro mansioni o agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Privacy e Utilizzo dei Dati

La protezione della privacy è un principio fondamentale nell’utilizzo dei dati raccolti attraverso la videosorveglianza. Secondo le normative vigenti:

  • I sistemi di videosorveglianza devono essere installati in modo da tutelare la dignità e la privacy dei lavoratori.
  • I dati raccolti devono essere protetti da accessi non autorizzati.
  • Le immagini registrate devono essere conservate per un periodo limitato a 24 ore, salvo eccezioni per esigenze tecniche o per attività ad alto rischio.

È severamente vietato l’utilizzo delle riprese a fini di mero controllo dell’attività lavorativa, tranne che per verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti, denominati “controlli difensivi.”

Sanzioni e Prescrizioni

In caso di violazione delle normative, le sanzioni possono essere di natura penale o amministrativa. L’ispettore del lavoro può comminare ammende o addirittura l’arresto, a seconda della gravità della violazione. La recente modifica apportata dal JOBS Act non ha modificato le sanzioni, che si concentrano sulla vietata installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza.

Inoltre, la Circolare INL 5-2018 ha ampliato le eccezioni per l’utilizzo della videosorveglianza, considerando ragioni di sicurezza come giustificazione per inquadrare direttamente i lavoratori senza specificare preventivamente il punto di installazione.

La disciplina sulla privacy prevede sanzioni specifiche per l’omessa informativa, la mancata notificazione, la mancata adozione di misure di sicurezza e il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini.

Le sanzioni previste dal Codice in materia di privacy sono dettagliate e includono principalmente:

  1. Omessa Informativa
    • Sanzione amministrativa secondo l’art. 161: da 6.000 a 36.000 euro.
  2. Mancata o Incompleta Notificazione (artt. 37 e 38 del Codice)
    • Sanzione amministrativa prevista dall’art. 163: da 20.000 a 120.000 euro.
  3. Omissione delle Misure Minime di Sicurezza Preventive per la Protezione dei Dati
    • Sanzione, ai sensi dell’art. 162, comma 2-bis: pagamento di una somma da 10.000 a 120.000 euro; costituisce anche una fattispecie di reato con possibilità di arresto fino a due anni.
  4. Mancato Rispetto dei Tempi di Conservazione delle Immagini e Cancellazione
    • Sanzione dell’art. 162, comma 2-ter: da 30.000 a 180.000 euro.
  5. Mancato Rispetto delle Misure Prescritte dal Garante per i Sistemi Integrati di Videosorveglianza
    • Sanzione ai sensi dell’art. 162, comma 2-ter: da 30.000 a 180.000 euro.

    In conclusione, la videosorveglianza nei luoghi di lavoro è possibile, ma è strettamente regolamentata per proteggere la privacy dei lavoratori e prevenire abusi. Le imprese devono conformarsi alle normative vigenti, garantendo trasparenza e rispetto dei diritti dei dipendenti.