logo
Circolare 4 dell'INL del 23/09/2024: Patente a Crediti e Provvedimenti Correlati - Finasser
4431
post-template-default,single,single-post,postid-4431,single-format-standard,bridge-core-2.9.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-27.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
<strong>Circolare 4 dell’INL del 23/09/2024: Patente a Crediti e Provvedimenti Correlati</strong>;

Circolare 4 dell’INL del 23/09/2024: Patente a Crediti e Provvedimenti Correlati

Patente a Crediti

Circolare 4 dell’INL del 23/09/2024: Patente a Crediti e Provvedimenti Correlati

La Circolare 4 del 23 settembre 2024, emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), definisce le modalità operative e i requisiti per il rilascio della patente a crediti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le procedure di sospensione e revoca, le modalità di recupero dei crediti e i relativi controlli. Di seguito vengono analizzati i punti salienti della circolare, con particolare attenzione alle specifiche tecniche e normative rilevanti per i consulenti del lavoro.

Requisiti per il Rilascio della Patente a Crediti

La patente è destinata a imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri, ed è rilasciata in formato digitale attraverso il portale dell’Ispettorato, accessibile tramite SPID o CIE. I soggetti abilitati a presentare domanda sono il legale rappresentante dell’impresa o il lavoratore autonomo, direttamente o tramite un delegato con delega scritta (ad esempio consulenti del lavoro o commercialisti).

I requisiti richiesti per il rilascio della patente, come elencato nella circolare, sono i seguenti:

a) Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
c) Possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido;
d) Possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) Certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

La circolare sottolinea che non tutti i requisiti sono necessari per ogni categoria di soggetti. Ad esempio, il DVR non è richiesto per i lavoratori autonomi o per le imprese senza dipendenti. Allo stesso modo, gli obblighi formativi per i lavoratori autonomi sono necessari solo in caso di utilizzo di attrezzature che richiedono una specifica formazione. Diciture come “nei casi previsti dalla normativa vigente” e “salvo casi particolari” sono centrali per comprendere la flessibilità degli stessi.

Modalità di Presentazione della Domanda

Il possesso dei requisiti è autocertificato, come segue:

  • L’iscrizione alla camera di commercio, il DURC e la certificazione di regolarità fiscale sono autocertificati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
  • Gli obblighi formativi, il DVR e la designazione del RSPP sono attestati tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di delega, il delegato deve ottenere le dichiarazioni dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono autocertificare il possesso di documenti equivalenti (UE) o riconosciuti dalla normativa italiana (extra UE). In assenza di tali documenti, la patente deve essere richiesta come per i soggetti italiani.

Tempi e Modalità Operative del Rilascio

Una volta presentata la domanda, l’attività lavorativa può proseguire in attesa del rilascio della patente, salvo comunicazione contraria da parte dell’Ispettorato. Il portale sarà operativo dal 1° ottobre 2024.

Revoca della Patente

La patente è soggetta a revoca in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti. Questa revoca può essere applicata successivamente a controlli che verifichino l’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. Tuttavia, la mancanza di requisiti in un momento successivo (ad esempio, un DURC non più valido) non pregiudica l’utilizzabilità della patente, ma possono derivare altre sanzioni.

I controlli sono effettuati a campione, d’ufficio o durante ispezioni, e le decisioni di revoca spettano alla Direzione interregionale o alla Direzione centrale per la vigilanza, specialmente per le imprese straniere o che operano su più territori.

Prima della revoca, è previsto un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo, in cui viene valutata la gravità delle omissioni. Ad esempio, la mancata formazione dei lavoratori sarà valutata in base al numero di lavoratori coinvolti e al livello di conformità dell’impresa alle normative.

Contenuti della Patente

La patente contiene le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi dell’impresa, imprenditore individuale o lavoratore autonomo;
  • Dati anagrafici del richiedente;
  • Data di rilascio e numero della patente;
  • Punteggio alla data di rilascio e aggiornato;
  • Esiti delle sospensioni a seguito di infortuni gravi;
  • Provvedimenti definitivi che comportano decurtazione dei crediti.

L’accesso a queste informazioni sarà riservato al titolare della patente, ai delegati, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ad altri soggetti coinvolti nell’affidamento di lavori nei cantieri.

Sospensione della Patente

In caso di gravi infortuni (morte del lavoratore o inabilità permanente), la patente può essere sospesa fino a 12 mesi (art. 27, comma 5, D.lgs. n. 81/2008). Il provvedimento è adottato dall’Ispettorato territoriale competente, basandosi sui verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti.

La colpa grave è identificata come una violazione marcata dei doveri di diligenza in materia di sicurezza, ad esempio in caso di mancata adozione di misure preventive. Se tali condizioni sono confermate, l’Ispettorato sospenderà la patente, altrimenti archivierà la pratica.

Durata della Sospensione

La durata della sospensione, determinata in base alla gravità degli infortuni e delle violazioni, nonché alla presenza di recidive, può estendersi fino a 12 mesi. L’INAIL fornirà all’Ispettorato nazionale informazioni su eventuali infortuni precedenti per determinare la durata.

Ricorso contro la Sospensione

È possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, e la Direzione interregionale del lavoro ha 30 giorni per esprimersi. Se non si pronuncia entro tale termine, la sospensione decade.

Verifica del Ripristino delle Condizioni di Sicurezza

Al termine della sospensione, l’Ispettorato territoriale dovrà verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza presso il cantiere interessato.

Recupero dei Crediti

Il recupero dei crediti decurtati è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale, composta da rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL. I principali fattori valutati dalla Commissione sono:

  1. Adempimento dell’obbligo formativo da parte dei soggetti responsabili delle violazioni e dei lavoratori nei cantieri.
  2. Investimenti in materia di salute e sicurezza, come l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 45001 o l’asseverazione di modelli di gestione conformi all’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008.

Conclusione

La Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 offre un quadro dettagliato delle modalità operative e dei requisiti per il rilascio e la gestione della patente a crediti, evidenziando la necessità di rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Altri aspetti della circolare, non trattati in questo documento, saranno esaminati successivamente per chiarire ulteriori dettagli tecnici e operativi, consapevoli che la normativa è sempre in evoluzione. Nell’attesa è possibile approfondirne il percorso anche attraverso il nostro precedente articolo.