18 Dic DPI: cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale
I DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.
A seconda del grado di rischio dell’attività lavorativa è previsto l’utilizzo di dispositivi specifici, che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge.
L’obbligo di uso dei DPI, infatti, riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva. In questo articolo vedremo, nello specifico, cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale.
DPI: cosa sono
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92: l’art.74 dà la seguente definizione di Dispositivi di Protezione Individuale:
“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi debbano:
- essere adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;
- essere compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI;
- essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.
Prima di andare a vedere, nel dettaglio, quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale, è bene evidenziare subito quali attrezzature e strumentazioni vanno escluse da tale definizione:
- indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore;
- attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- attrezzature di protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
- materiali sportivi;
- materiali per l’autodifesa o dissuasione;
- apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
DPI: categorie
I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie, in ordine crescente a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa.
DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc). Sono autocertificati dal produttore.
DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (il D.Lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria). È richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato.
DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.).
In questa categoria rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale:
- per protezione respiratoria (filtranti);
- isolanti;
- per ambienti molto caldi (+ di 100°C) o molto freddi (da -50°C in giù);
- contro le aggressioni chimiche;
- contro le cadute dall’alto;
- per protezione dal rischio elettrico.
- Attività lavorative sottoposte all’utilizzo di DPI di terza categoria sono, ad esempio, quelle che operano in spazi confinati o lavori in quota.
In generale, i DPI possono essere classificati anche in base alla tipologia di protezione, che può essere:
- degli arti superiori
- degli arti inferiori
- di occhi e viso
- dell’udito
- del capo
- delle vie respiratorie
- del corpo e della pelle
- dalle cadute dall’alto
- per la visibilità.