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DPI: cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale - Finasser
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DPI: cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale

lavoratore

DPI: cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale

I DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

A seconda del grado di rischio dell’attività lavorativa è previsto l’utilizzo di dispositivi specifici, che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge.

L’obbligo di uso dei DPI, infatti, riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva. In questo articolo vedremo, nello specifico, cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale.

 

DPI: cosa sono

 

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92: l’art.74 dà la seguente definizione di Dispositivi di Protezione Individuale:

 

“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

 

Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi debbano:

    •  essere adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);
    •  essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
    •  tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;
    •  essere compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI;
    •  essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.

 

Prima di andare a vedere, nel dettaglio, quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale, è bene evidenziare subito quali attrezzature e strumentazioni vanno escluse da tale definizione:

    •  indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore;
    •  attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
    •  attrezzature di protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell’ordine pubblico;
    •  attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
    •  materiali sportivi;
    •  materiali per l’autodifesa o dissuasione;
    •  apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

 

DPI: categorie

 

I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie, in ordine crescente a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa.

DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc). Sono autocertificati dal produttore.

DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (il D.Lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria). È richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato.

DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.).

 

In questa categoria rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale:

    •  per protezione respiratoria (filtranti);
    •  isolanti;
    •  per ambienti molto caldi (+ di 100°C) o molto freddi (da -50°C in giù);
    •  contro le aggressioni chimiche;
    •  contro le cadute dall’alto;
    •  per protezione dal rischio elettrico.
    • Attività lavorative sottoposte all’utilizzo di DPI di terza categoria sono, ad esempio, quelle che operano in spazi confinati o lavori in quota.

 

In generale, i DPI possono essere classificati anche in base alla tipologia di protezione, che può essere:

    • degli arti superiori
    •  degli arti inferiori
    •  di occhi e viso
    •  dell’udito
    •  del capo
    •  delle vie respiratorie
    •  del corpo e della pelle
    •  dalle cadute dall’alto
    •  per la visibilità.
danilo boe