07 Apr Il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) secondo il D.Lgs. 81/08
POS sta per Piano Operativo di Sicurezza ed è un documento obbligatorio redatto con l’obiettivo di descrivere le misure preventive e protettive da mettere in atto all’interno dei cantieri a tutela della salute dei lavoratori. Tale documento è Stato istituito dal DPR 222/03, poi inglobato dall’allegato XV del D.lgs 81, che ne ha stabilito per la prima volta i contenuti minimi.
Da chi viene redatto
Il POS deve essere redatto dal Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice e lo elabora in riferimento a ogni singolo cantiere in cui operano i collaboratori, che siano alle sue dipendenze o meno, e in riferimento alle attività operative che ricadono sotto la sua responsabilità tenendo conto anche della valutazione dei rischi per i lavoratori dell’impresa, delle misure di prevenzione e protezione da adottare e dell’organizzazione della sicurezza dell’impresa. Il Datore di Lavoro di ogni impresa esecutrice che operi all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, come definito nell’articolo 89 del D.lgs 81/2008 e all’interno del quale vengono eseguite le attività elencate nell’allegato X, ha la responsabilità di raccogliere anche le informazioni sulla sicurezza e sulle attività da indicare nel POS, richiedendole alle aziende collaboratrici in subappalto e ai lavoratori autonomi che intervengono a vario titolo e misura nelle attività di cantiere, anche se non contemporaneamente.
Consegna
Per quanto riguarda la consegna del POS, sono previsti due casi specifici:
- Per le imprese esecutrici affidatarie:
il datore di lavoro effettua la consegna almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che avrà il compito di verificarne l’idoneità e quindi accettarlo o rifiutarlo; - Per le imprese subappaltatrici:
il datore di lavoro effettua la consegna almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere al datore di lavoro dell’impresa esecutrice affidataria, quest’ultimo poi lo consegnerà al CSE come specificato sopra.
IL POS è obbligatorio solo per certi tipi di aziende, nello specifico non serve redigere tale documento ai datori di lavoro che non configurano la loro attività come cantiere temporaneo o mobile (ex art. 96 del D.lgs 81/2008). Non è obbligatorio per: i Lavoratori Autonomi e per le Imprese Pubbliche.
Contenuti
I contenuti minimi del POS di cui il datore di lavoro dovrà tenere conto nella redazione sono stabiliti nell’allegato XV al T.U. e sono i seguenti:
- dati identificativi dell’impresa esecutrice (sede, recapiti, nominativi delle figure della sicurezza, tipo di attività lavorativa, numero e qualifica dei lavoratori);
- mansioni specifiche, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere;
- descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati;
- elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati con relative schede di sicurezza;
- valutazione del rumore;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione integrative al PSC;
- procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- documentazione relativa a informazione e formazione dei lavoratori;
Infine il Datore di Lavoro può incorrere in sanzioni pecuniarie, arresto o detenzione in caso di inadempienze, mancanze o irregolarità nell’elaborazione del POS.
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