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Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - Finasser
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Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Progetto81 Sicurezza Lavoro

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Chi è l’RSPP

L’RSPP (acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui deve rispondere, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questo servizio provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare.

Nomina e Formazione

La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (D.lgs. 81/2008 Art. 17). Il compito di RSPP può essere ricoperto dallo stesso Datore di Lavoro, da un dipendente dell’azienda o da un consulente esterno. Le capacità ed i requisiti culturali e professionali del RSPP sono individuati dall’art. 34 per lo svolgimento diretto dal Datore di Lavoro e art. 32 responsabili interni o esterni.

(Art.32) Per poter ricoprire le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Interno ed esterno è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti, denominati comunemente “modulo A”, “modulo B” e “modulo C”.

Modulo A

Il modulo A, la cui durata prevista è di 28 ore, è un credito formativo permanente, non necessita quindi di aggiornamenti, è propedeutico ai moduli B e C; esso costituisce il corso generale di base e riguarda tematiche generali quali la normativa di riferimento, i soggetti del sistema prevenzione. Inoltre vengono espressi concetti quali rischio biologico, chimico, fisico, elettrico, da rumore, da vibrazioni, da sovraccarico biomeccanico, da agenti cancerogeni e mutageni, amianto, atmosfere esplosive (ATEX), da incidenti rilevanti ed altre tipologie di rischio.

Modulo B

Il modulo B costituisce il corso di specializzazione e si articola in macro-settori definiti considerando i rischi in base alla classificazione dei settori ATECO. Non è propedeutico al modulo C. I macro-settori sono 9 e riguardano: industria, agricolture, pesca, estrazioni minerali, industria chimica, sanità e servizi sociali, pubblica amministrazione, attività artigianali, ecc.). L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del modulo B è strutturata prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il suddetto modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza di ulteriori moduli di specializzazione, che sono:

  • Agricoltura – Pesca (12 ore)
  • Cave – Costruzioni (16 ore)
  • Sanità residenziale (12 ore)
  • Chimico – Petrolchimico (16 ore)

Come indicato nell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 i laureati (nelle classi di laurea elencate nel decreto) sono esonerati dalla frequenza e superamento dei moduli A e B.

Modulo C

Il modulo C è di specializzazione, della durata di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali. È un credito formativo permanente, non necessita quindi di aggiornamenti, è per soli RSPP e riguarda la formazione sulla prevenzione e sulla protezione dei rischi psicosociali di natura ergonomica, da organizzazione del lavoro, da turnazione e derivanti da stress-lavoro correlato.

(Art. 34) Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Funzioni

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione partecipa assieme al Medico Competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal Datore di Lavoro e collabora con queste figure professionali per la realizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Più nello specifico questi deve provvedere:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.

Responsabilità

Riguardo la responsabilità si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 “non prevede specifiche sanzioni penali per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: non vi è dunque uno specifico sistema di pene che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito. Ma questo, non significa che l’RSPP non possa incorrere in una responsabilità, anche per reati gravi. Risponde infatti, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare. Vi è poi corresponsabilità con il datore di lavoro per il verificarsi di un evento lesivo, tutte le volte che l’inosservanza dei compiti di prevenzione attribuiti al RSPP dalla legge si configura come una delle concause dell’evento lesivo. Laddove il datore di lavoro non adotti una “doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest’ultimo sarà chiamato a rispondere dell’evento dannoso derivatone, essendo l’infortunio a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale”.

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