07 Nov Come comportarsi in caso di infortunio sul lavoro
L’assicurazione obbligatoria dell’INAIL tutela incidenti che si verificano a seguito di un “evento violento sul luogo di lavoro” e che comportano morte, inabilità permanente o inabilità temporanea assoluta per un periodo superiore ai tre giorni. Questa copertura differisce dalla malattia professionale poiché è scatenata da eventi improvvisi e violenti, mentre nella malattia professionale le cause si sviluppano lentamente nel tempo.
La causa violenta è un fattore esterno che agisce intensamente e rapidamente nel luogo di lavoro e ha le seguenti caratteristiche: efficienza, velocità ed esteriorità. Può essere causato da sostanze tossiche, sforzi fisici, microrganismi, virus o parassiti, così come dalle condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, un evento violento è qualsiasi forma di aggressione esterna che danneggia la salute fisica e mentale del lavoratore.
L’occasione di lavoro è un concetto diverso rispetto alle consuete definizioni spazio-temporali come “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si estende a tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, in cui si svolge l’attività lavorativa e in cui esiste un imminente rischio per il lavoratore. L’evento dannoso può derivare da:
- Elementi dell’apparato produttivo.
- Situazioni e fattori legati al lavoratore stesso.
- Situazioni correlate all’attività lavorativa.
Non è sufficiente che l’incidente avvenga durante il lavoro, ma deve essere causato dal lavoro stesso, come stabilito dall’esame delle cause dell’incidente. In sostanza, deve esistere un legame di causa-effetto, anche indiretto, tra l’attività lavorativa del lavoratore e l’incidente che ha provocato il danno.
Non sono coperti dalla tutela gli infortuni causati da comportamenti estranei al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o quelli in cui il lavoratore ha deliberatamente aggravato le conseguenze.
Tuttavia, gli infortuni causati dalla colpa del lavoratore sono coperti, a condizione che la sua condotta soggettiva (incompetenza, negligenza o imprudenza) non pregiudichi la rilevanza dell’incidente lesivo, purché sia riconducibile a un comportamento nell’ambito dei propositi lavorativi.
Infortunio in itinere:
L’INAIL protegge i lavoratori in caso di infortuni durante il tragitto tra casa e il luogo di lavoro. Questo tipo di infortunio, noto come “infortunio in itinere,” può verificarsi anche durante i percorsi tra diversi luoghi di lavoro in caso di impieghi multipli o durante gli spostamenti per i pasti se non c’è una mensa aziendale. La tutela è stata estesa anche agli infortuni avvenuti durante la deviazione dal percorso casa-lavoro per accompagnare i figli a scuola. Sono coperte tutte le modalità di trasporto purché si rispettino gli scopi lavorativi, il tragitto sia normale e gli orari siano compatibili.
Le eventuali interruzioni o deviazioni dal percorso normale non sono coperte dall’assicurazione, a meno che non siano necessarie o concordate con il datore di lavoro. Esistono alcune eccezioni, ad esempio, quando le interruzioni o deviazioni sono richieste dal datore di lavoro, causate da forza maggiore o esigenze essenziali, o sono legate a obblighi legali.
Uso di un mezzo privato:
L’uso di un veicolo privato è considerato necessario solo in determinate situazioni. Ad esempio, quando il datore di lavoro fornisce o prescrive un mezzo per scopi lavorativi, quando il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici o raggiungibile solo con notevoli ritardi, quando i mezzi pubblici richiedono attese prolungate, quando comportano una significativa perdita di tempo rispetto all’uso di un mezzo privato o quando la fermata dei mezzi pubblici più vicina deve essere raggiunta a piedi e il percorso è eccessivamente lungo.
Consumo di alcol, droghe e psicofarmaci:
Non sono indennizzati gli infortuni causati direttamente dall’abuso di alcol, psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, così come dagli incidenti in cui il conducente non è in possesso della patente di guida.
Assistenza dei patronati:
I lavoratori che ne hanno bisogno possono richiedere l’assistenza dei patronati per gestire le pratiche, poiché questi organismi tutelano gratuitamente i diritti dei lavoratori infortunati.
Ecco cosa fare se si verifica un incidente sul lavoro di lieve o media gravità:
- Comunicarlo immediatamente al datore di lavoro o, se impossibile, assicurarsi che qualcun altro lo faccia;
- Rivolgersi prontamente al medico aziendale, se disponibile, o al Pronto Soccorso, fornendo dettagli sulla dinamica dell’incidente;
- Ottenere dal medico un primo certificato che includa una diagnosi e i giorni di inabilità temporanea al lavoro;
- Consegnare una copia del certificato al datore di lavoro, il quale è responsabile di presentare una denuncia all’INAIL;
- Prima della scadenza della prognosi, recarsi presso l’INAIL per una visita medica di controllo al fine di determinare se sia necessario prolungare l’inabilità temporanea al lavoro. Se necessario, verrà fissata un’altra visita di controllo e verrà rilasciato un certificato da consegnare al datore di lavoro per continuare l’inabilità temporanea. Se invece è possibile riprendere il lavoro, verrà emesso un certificato di idoneità da consegnare al datore di lavoro.