18 Ott Denuncia e Verifica Periodica degli Impianti Elettrici
Le verifiche degli impianti di terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione e degli impianti di protezione scariche atmosferiche sono regolamentate dal DPR 462 del 2001. Si tratta di un Decreto del Presidente della Repubblica, emanato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2002.
Il D.P.R. 462/2001 disciplina la denuncia di installazione e la verifica periodica della messa a terra degli impianti elettrici, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro?
- il datore di lavoro ha l’obbligo, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, di inviare la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti tramite PEC e, mediante l’applicativo CIVA di INAIL, inviare la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 (ex Legge N.46/90) oltre che comunicare il nominativo dell’Organismo Abilitato incaricato di svolgere le attività di verifica periodica (art.7-bis DPR 462/01);
- nel caso di impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione il datore di lavoro deve comunicare entro trenta giorni la messa in esercizio dell’impianto all’INAIL, all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti. In questo caso la prima verifica di omologazione deve essere effettuata obbligatoriamente dall’ASL o dall’ARPA;
- ha inoltre l’obbligo di richiedere le verifiche periodiche, ai sensi del D.P.R. 462/2001, con frequenza che dipende dalla tipologia dell’impianto, allo scopo di verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto; le verifiche devono essere eseguite da Organismi di Ispezione appositamente abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, oltre che da ASL/ARPA territorialmente competenti;
- è inoltre tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti (per questa tipologia di controlli è possibile avvalersi di personale interno qualificato, professionisti, installatori o manutentori esterni).
Come effettuare la denuncia dell’impianto?
La denuncia dell’impianto elettrico deve essere trasmessa all’INAIL tramite il portale CIVA, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto.
A seguire la documentazione richiesta:
– Dati azienda;
– Dichiarazione di conformità dell’impianto;
– Dati progettista se l’impianto è stato progettato (dopo 2008): nome, cognome, numero iscrizione all’albo;
– Bolletta dell’azienda per dati tecnici impianto.A che sanzioni vai incontro se non rispetti l’adempimento?
Nel 2009 con la pubblicazione del Dgls n°106 sono state specificate le sanzioni a cui il datore di lavoro va incontro se non ottempera alle verifiche di legge oggetto del DPR 462:
VIOLAZIONI SANZIONATE AMMINISTRATIVAMENTE:
a) mancata manutenzione periodica sugli impianti di terra, sugli impianti di protezione scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione;
b) mancata conservazione dei documenti prodotti per la manutenzione e i verbali per gli organi ispettivi.
SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE:
a) in caso di mancata relazione sulla probabilità di fulminazione della struttura: arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6400 euro;
b) mancata valutazione di tutte le precauzioni per ridurre al minimo i rischi dovuti ai contatti diretti e indiretti, agli inneschi degli incendi ed esplosioni, alle fulminazioni e alle sovratensioni: arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.000 a 4.800 euro;
c) mancata verifica dell’impianto di terra secondo il DPR 462: arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.000 a 4.800 euro;
d) mancata verifica degli impianti di protezione scariche atmosferiche secondo il DPR 462: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro;
e) mancataverifica degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione secondo il DPR 462: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro;
f) mancata predisposizione delle procedure di manutenzione dell’impianto elettrico: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro;
g) mancata effettuazione dei controlli di manutenzione degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini: ammenda da 500 a 1.800 euro;
h) mancata conservazione e messa a disposizione delle autorità ispettive dei verbali di manutenzione: ammenda da 500 a 1.800 euro;
i) mancata valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro;
l) mancata attuazione di tutte le misure di sicurezza per prevenire i pericoli d’esplosione: arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2.500 a 6.400 euro;
m) mancata predisposizione della classificazione delle zone con pericolo d’esplosione: arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2.500 a 6.400 euro;
n) mancata formazione specifica dei lavoratori esposti ai pericoli d’esplosione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.