07 Gen DPI: obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è soggetto a una serie di obblighi per l’utilizzo dei DPI, stabiliti dall’art.77 del D.Lgs. 81/08.
In base a quanto definisce il Testo Unico, egli deve:
- occuparsi della scelta dei DPI da utilizzare, sulla base della valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (anche per le eventuali fonti di rischio che possono essi stessi comportare), delle eventuali variazioni negli elementi di valutazione e individuando la relativa norma tecnica UNI-EN;
- individuare le condizioni in cui debba essere utilizzato un DPI (in particolare per quanto riguarda l’uso, l’entità del rischio, la frequenza di esposizione al rischio, le prestazioni del DPI e le caratteristiche del posto di lavoro di ogni lavoratore);
- occuparsi di fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti;
- assicurare l’efficienza e le condizioni d’igiene dei DPI, occupandosi di manutenzioni, riparazioni e sostituzioni necessarie;
- destinare ogni Dispositivo di Protezione Individuale ad uso personale e fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- informare i lavoratori, in via preliminare, di quali sono i rischi dai quali vengono protetti grazie ai DPI;
- assicurare un’adeguata formazione sul corretto utilizzo dei DPI. L’addestramento, indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito, deve essere documentato e verificato.