20 Set Le responsabilità del committente
Per qualsiasi lavoro edile, anche se di piccole dimensioni, come ad esempio la ristrutturazione di appartamenti o in caso di interventi anche minori, il soggetto che richiede tali lavori, che sia il proprietario, l’affittuario o chiunque abbia un interesse legittimo nell’immobile, deve osservare determinati obblighi. Costui rappresenta il committente e non necessariamente è una persona fisica, ma può anche essere una persona giuridica o un ente.
Ciò significa che per svolgere lavori edili è importante essere al corrente che si è parzialmente responsabili della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Molto frequentemente si tende a sottostimare questo aspetto, ma in realtà, in caso di mancato rispetto degli obblighi, il committente potrebbe essere soggetto a sanzioni amministrative e persino penali. Esaminiamo nel dettaglio gli aspetti da tenere in considerazione in termini di responsabilità del committente.
Sicurezza nei cantieri edili: prima di tutto chi è il committente?
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza definisce con queste parole il committente: “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.”
Ogni intervento edile, prevede specifici titoli abilitativi, e anche quando si eseguono lavori minori o semplici manutenzioni, il committente ne assume la responsabilità.
Tinteggiare le pareti interne o esterne, effettuare lavori sull’impianto elettrico o idraulico, eseguire lavori edili come la ristrutturazione del bagno, la sostituzione del tetto o la messa in posa di pavimenti, sono alcuni esempi di lavori in cui il committente ha la responsabilità.
Pertanto, è molto comune che il privato si trovi nella posizione di committente, con le relative responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Vediamo quali sono queste responsabilità e a chi il privato può rivolgersi per garantire il rispetto delle leggi.
Le responsabilità del committente dei lavori edili
Gli “obblighi del committente o del responsabile dei lavori” sono indicati nell’articolo 90 del Decreto Legislativo n. 81/08.
Il committente ha la possibilità di nominare un responsabile dei lavori, delegando così a un soggetto specifico il compito di adempiere ai propri obblighi.
Pertanto, durante la fase di progettazione dell’opera, il committente o il responsabile dei lavori devono attenersi alle misure generali ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro descritte all’articolo 15, come la valutazione dei rischi, la pianificazione della prevenzione, la riduzione dei rischi, la formazione dei lavoratori, ecc.
Nel caso in cui siano coinvolte più imprese nella realizzazione dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori devono anche designare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE), ruoli che saranno discussi in dettaglio nel prossimo paragrafo. Il committente o il responsabile dei lavori, se soddisfano i requisiti necessari, possono anche svolgere personalmente i compiti di CSP e CSE.
Nel caso in cui i lavori siano affidati a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, il committente o il responsabile dei lavori devono:
- verificare che l’impresa o il lavoratore autonomo abbiano le competenze tecniche e professionali necessarie;
- richiedere all’impresa o al lavoratore autonomo una dichiarazione sull’organico medio annuale, suddiviso per qualifica, con dettagli relativi alle segnalazioni dei lavoratori presso l’INPS, l’INAIL e i le casse edili, nonché una dichiarazione sul contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- prima dell’inizio dei lavori, inviare all’amministrazione che concede l’autorizzazione una copia della notifica preliminare, del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione che attesti la verifica dei documenti aggiuntivi.
Data la complessità delle responsabilità, il consiglio per il committente privato è quello di nominare un responsabile dei lavori, il quale si occupi di adempiere a tali obblighi. Tuttavia, resta comunque responsabilità del committente vigilare sull’operato del soggetto nominato.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva sono due ruoli distinti, che possono essere svolti da persone diverse o dalla stessa persona. Tuttavia, è importante notare che essi svolgono compiti diversi.
In particolare:
- Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e prepara il fascicolo contenente informazioni rilevanti per la prevenzione e la protezione dei rischi.
- Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verifica che i lavori vengano effettuati in conformità con quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Come già evidenziato, questi due ruoli sono presenti quando ci sono più imprese coinvolte in un cantiere, anche se non operano contemporaneamente. La nomina di queste figure è responsabilità del committente o del responsabile dei lavori, come previsto nell’articolo 90 del Testo Unico.
Il mancato rispetto degli obblighi di legge può comportare gravi sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori. In base all’articolo 157, le violazioni possono portare a multe che vanno da 2.500€ a 6.400€ e, in casi gravi, anche all’arresto da 3 a 6 mesi.