09 Giu Novità in materia di Prevenzione Incendi
Nel 2022 sono entrati in vigore tre importanti Decreti Ministeriali, che sostituiscono il precedente DM del 10 Marzo 1998:
– DM 1 settembre 2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione
– DM 2 settembre 2021 – Su formazione e gestione emergenze
– DM 3 settembre 2021 – Su valutazione del rischio e misure precauzionali di esercizio
I tre decreti, entrati in vigore il 04 Ottobre 2022, introducono importanti novità riguardanti la gestione della sicurezza antincendio, la designazione e la formazione degli addetti alla prevenzione incendi.
COSA CAMBIA PER LA FORMAZIONE?
Il DM 02 settembre 2021 definisce nuovi criteri minimi per i corsi di formazione e le qualità professionali dei docenti coinvolti.
La nuova normativa individua tre gruppi di percorsi formativi in base al livello di rischio a cui sono esposti i lavoratori:
– LIVELLO 1 (ex rischio basso), che prevede un corso di formazione della durata di 4 ore
– LIVELLO 2 (ex rischio medio), che prevede un corso di formazione della durata di 8 ore
– LIVELLO 3 (ex rischio alto), che prevede un corso di formazione della durata di 16 ore
Alcune delle novità introdotte riguardano l’obbligo della prova pratica per tutti i Livelli di rischio e la possibilità di svolgere la parte teorica in modalità FAD sincrona.
La novità più importante riguarda l’obbligo di aggiornamento: fino all’entrata in vigore della nuova normativa, il Datore di Lavoro era obbligato a formare il lavoratore alla gestione della sicurezza antincendio e ad aggiornare periodicamente il corso di formazione, senza quindi definire un periodo di validità preciso.
Il Decreto finalmente chiarisce la periodicità, introduce l’obbligo di aggiornamento quinquennale della durata di 2, 5 e 8 ore rispettivamente per il livello 1, 2 e 3.
COSA SUCCEDE AI CORSI SVOLTI CON LA VECCHIA MODALITA’?
Se il corso di formazione è stato svolto da più di 5 anni, perciò antecedente al 04/10/2017, i Datori di Lavoro hanno tempo fino al 04/10/2023 per provvedere all’aggiornamento dello stesso.
Se non sono ancora trascorsi 5 anni, è necessario effettuare un corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data del corso di formazione.