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Rischio e Pericolo: quali sono le differenze? - Finasser
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Rischio e Pericolo: quali sono le differenze?;

Rischio e Pericolo: quali sono le differenze?

pericolo e rischio

Rischio e Pericolo: quali sono le differenze?

Capita spesso di far uso dei termini “rischio” e “pericolo” con lo stesso intendimento, come se avessero lo stesso significato. Si tratta però di due concetti molto diversi, perché il pericolo indica uno specifico fattore che ha il potenziale di arrecare un danno, mentre il rischio è la probabilità che un danno si verifichi.

Ogni ambiente di lavoro presenta delle fonti di pericolo e per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori è necessaria una profonda e seria valutazione dei rischi a cui sono esposti. Il fine ultimo è quello di rendere possibile l’adozione delle giuste misure di prevenzione e protezione. Tali valutazioni rientrano tra gli obblighi del datore di lavoro, il quale, nel rispetto della normativa vigente, dovrà redigere il Documento di Valutazione Rischi.

Per il D.Lgs. n. 81/08, all’art. 2 lettera s, il rischio è la “probabilità che si verifichi un danno a causa dell’impiego o dell’esposizione ad un determinato fattore o agente”.  In altri termini è la probabilità che si accada un evento che può creare un danno e può derivare anche dalla combinazione di più fattori (condotte umane,  fattori tecnologici o fattori organizzativi, ecc.).

Nel D.Lgs. n. 81/08, all’art. 2, lettera r, si definisce anche il pericolo con queste parole: “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”.

Semplificando: quando si parla di pericolo si indica la presenza di fattori in grado di provocare un potenziale danno, nel caso del rischio  esiste la probabilità che si presenti  un danno a causa dell’uso o della esposizione a un fattore e/o agente.

Il danno non è altro che la conseguenza negativa derivante dal verificarsi di un evento e, a seconda della sua gravità, può essere trascurabile, lieve, grave oppure gravissimo.

Il rischio viene misurato attraverso la formula matematica R=PxD  in cui:

R raffigura il rischio;

P raffigura il pericolo;

D raffigura la magnitudo, ossia l’indice di gravità delle conseguenze dannose.

Il rischio viene classificato per convenzione in quattro classi distintive: minimo (o trascurabile), basso, medio ed elevato.

Tipologie di rischi sul lavoro

I rischi nei luoghi di lavoro sono stati distinti in tre categorie:

rischi per la sicurezza:sono i “rischi di natura infortunistica” e sono causati dall’uso di attrezzature e apparecchiature, non solo, ma anche di sostanze pericolose o da una carenza sul piano strutturald determinano incidenti,  infortuni;

rischi per la salute: sono i “rischi igienico – ambientali” sono indotti dall’esposizione o dal contatto ad agenti chimici (fumi, gas, polveri), agenti biologici (virus e batteri), agenti fisici (rumori, vibrazioni), e sono una delle più frequenti  condizioni che determinano l’insorgenza di malattie progressive nel tempo,  riconosciute come malattie professionali;

rischi organizzativi e psicosociali: sono tutti quei “rischi trasversali”, generati da ritmi di lavoro frenetici, mansioni ripetitive,  scarsa comunicazione aziendale, fino ai casi più estremi di mobbing e possono generare l’insorgenza di forte stress e disagio (“stress da lavoro correlato”).

Perché La valutazione dei rischi è importante?

Una tempestiva e corretta valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro permette di individuare e preventivare fin da subito le misure di prevenzione e protezione più adatte allo scopo di migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.

Gli aspetti più importanti quando si procede nella valutazione dei rischi riguardano le condizioni e l’uso delle attrezzature, le sostanze coinvolte nelle varie mansioni e fasi di lavoro, le condizioni dei luoghi di lavoro e tutti i rischi particolari cui possono incorrere i lavoratori.

E’ qui che nasce l’esigenza, oltre che l’obbligo, di riportare tutte queste valutazioni in forma scritta in un documento che si chiama per l’appunto DVR (documento di valutazione dei rischi), redatto dal Datore di Lavoro (in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

L’obbligo di redigere il DVR,  indipendentemente dal settore di attività, vale per qualsiasi azienda che ha almeno un lavoratore dipendente.