26 Ott Valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti: obblighi del datore di lavoro
Secondo l’art. 11 del D.Lgs.151/2001 l’obbligo da parte del datore di lavoro è quello di valutare, in concomitanza alla valutazione dei rischi generali, anche i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, tenendo presente il divieto di adibire la lavoratrice madre a determinati lavori specificati e considerati faticosi, pericolosi e insalubri.
Il datore di lavoro deve fare particolare attenzione all’esame dei rischi specifici come quelli legati all’esposizione agli agenti fisici, chimico biologici.
Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08 ha inoltre l’obbligo di informare le lavoratrici madri e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione necessarie per assicurare che la salute della lavoratrice e del bambino non siano esposte ad alcun possibile danno.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di rimuovere ogni potenziale rischio ricorrendo, ove necessario, anche a un cambiamento nell’organizzazione aziendale (è possibile ad esempio, a partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, escludere i turni di lavoro dalle 24 alle 6).
Deve inoltre informare preventivamente tutte le lavoratrici sulle norme della tutela della maternità e
garantire la ripresa dell’attività lavorativa che può avvenire in diversi momenti:
- Nei primi 7 mesi a seguito del parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il puerperio o l’allattamento;
- Nei primi 12 mesi a seguito del parto la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno(dalle ore 24.00 alle ore 6.00);
- Periodi di riposo: la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un’ora ciascuno durante il 1° anno di vita del bambino. Il riposo è uno solo se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. I periodi di riposo sono ore lavorative a tutti gli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati;
- Allattamento oltre al 7° mese: in questo caso è consigliabile richiedere una certificazione del pediatra, rinnovabile periodicamente, da inviare al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l’allattamento e che ne copra la durata
La lavoratrice verrà sottoposta a controllo sanitario al momento della sospensione per modificare il giudizio di idoneità.
Principali interventi di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro prevede le misure di prevenzione e protezione più attinenti, come l’assoluto divieto di adibire turni notturni al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Gli orari di lavoro prolungati e il lavoro in turni rappresentano condizioni che generano affaticamento mentale e fisico e possono aggravare la stanchezza della lavoratrice. In tal senso il datore di lavoro dovrà adottare misure di prevenzione che consistono nella modifica dell’organizzazione del lavoro in modo da disciplinare la frequenza delle pause, la tipologia, la durata dei turni lavorativi e, qualora fosse necessario, lo spostamento a una mansione non a rischio (artt. 11 e 12 D. Lgs. 151/01).
Il datore di lavoro deve provvedere affinché le donne incinte, o le madri che allattano, abbiano la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate qualora le condizioni di lavoro risultino troppo dispendiose dal punto di vista fisico o mentale.
Le misure adottate hanno come obiettivo quello di evitare l’esposizione delle lavoratrici al rischio attraverso una modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro.
Quali sono le sanzioni in caso di inadempimenti?
Le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente possono essere molto pesanti e di natura penale:
– arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’art.29 comma 1.