Dal 31/12/2010 entra in vigore l’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Tale obbligo di valutazione è stato introdotto esplicitamente nell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, nel quale si prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi “[…] tra i quali anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo del 8/10/2004 […]”
Il Testo Unico della Sicurezza, modificato dal cosiddetto correttivo D. Lgs. 106/09, prevede che la valutazione dello stress lavoro-correlato sia effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro che, in data 18/11/2010, ha emanato una lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato: la valutazione del rischio da stress lavoro correlato pertanto dovrà essere eseguita in conformità alle indicazione reperibili in tale documento.
Se il problema dello stress da lavoro è identificato come un rischio presente in azienda, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro.
I consulenti della FINASSER sono disponibili per informazioni e chiarimenti in merito alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, contattando il numero di telefono 079/783091.