18 Dic Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: Un Approfondimento sulle Normative, Limiti e Sanzioni
L’adozione di sistemi di videosorveglianza nei contesti lavorativi è un tema complesso che coinvolge aspetti normativi, giuridici e etici. Esaminiamo da vicino le leggi e le restrizioni in merito, delineando le condizioni per l’installazione di tali dispositivi e le sanzioni applicabili in caso di violazioni.
Normative e Giurisprudenza sulla Videosorveglianza nei Luoghi di Lavoro
La disciplina relativa al controllo a distanza delle prestazioni lavorative è regolamentata dall’art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori – L. 300/1970. Secondo questa normativa, l’utilizzo di impianti audiovisivi a fini di videosorveglianza è vietato, poiché lesivo della dignità e della riservatezza dei lavoratori.
Tuttavia, il comma 2 dell’art. 4 cerca di bilanciare le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro, consentendo l’installazione di sistemi di controllo a distanza per finalità preventive, organizzative o di sicurezza. Ad esempio, i controlli difensivi sono ammessi per evitare condotte illecite, mentre quelli organizzativi mirano a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, come nel caso delle banche per prevenire rapine.
Condizioni per l’Installazione di Sistemi di Controllo a Distanza
L’installazione di dispositivi di monitoraggio a distanza è consentita solo sotto determinate condizioni, come stabilite dal D.lgs 151/2015, attuativo del Jobs Act.
Queste condizioni includono:
- Accordo con le Rappresentanze Sindacali o l’Ispettorato del Lavoro: L’azienda deve ottenere un accordo preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali o l’Ispettorato del Lavoro.
- Informazione dei Lavoratori: Prima dell’installazione, i lavoratori devono essere informati in merito al controllo a distanza.
Inoltre, il comma 2 dell’articolo 4 specifica che tali disposizioni non si applicano agli strumenti utilizzati direttamente dai lavoratori per svolgere le loro mansioni o agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Privacy e Utilizzo dei Dati
La protezione della privacy è un principio fondamentale nell’utilizzo dei dati raccolti attraverso la videosorveglianza. Secondo le normative vigenti:
- I sistemi di videosorveglianza devono essere installati in modo da tutelare la dignità e la privacy dei lavoratori.
- I dati raccolti devono essere protetti da accessi non autorizzati.
- Le immagini registrate devono essere conservate per un periodo limitato a 24 ore, salvo eccezioni per esigenze tecniche o per attività ad alto rischio.
È severamente vietato l’utilizzo delle riprese a fini di mero controllo dell’attività lavorativa, tranne che per verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti, denominati “controlli difensivi.”
Sanzioni e Prescrizioni
In caso di violazione delle normative, le sanzioni possono essere di natura penale o amministrativa. L’ispettore del lavoro può comminare ammende o addirittura l’arresto, a seconda della gravità della violazione. La recente modifica apportata dal JOBS Act non ha modificato le sanzioni, che si concentrano sulla vietata installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza.
Inoltre, la Circolare INL 5-2018 ha ampliato le eccezioni per l’utilizzo della videosorveglianza, considerando ragioni di sicurezza come giustificazione per inquadrare direttamente i lavoratori senza specificare preventivamente il punto di installazione.
La disciplina sulla privacy prevede sanzioni specifiche per l’omessa informativa, la mancata notificazione, la mancata adozione di misure di sicurezza e il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini.
Le sanzioni previste dal Codice in materia di privacy sono dettagliate e includono principalmente:
- Omessa Informativa
- Sanzione amministrativa secondo l’art. 161: da 6.000 a 36.000 euro.
- Mancata o Incompleta Notificazione (artt. 37 e 38 del Codice)
- Sanzione amministrativa prevista dall’art. 163: da 20.000 a 120.000 euro.
- Omissione delle Misure Minime di Sicurezza Preventive per la Protezione dei Dati
- Sanzione, ai sensi dell’art. 162, comma 2-bis: pagamento di una somma da 10.000 a 120.000 euro; costituisce anche una fattispecie di reato con possibilità di arresto fino a due anni.
- Mancato Rispetto dei Tempi di Conservazione delle Immagini e Cancellazione
- Sanzione dell’art. 162, comma 2-ter: da 30.000 a 180.000 euro.
- Mancato Rispetto delle Misure Prescritte dal Garante per i Sistemi Integrati di Videosorveglianza
- Sanzione ai sensi dell’art. 162, comma 2-ter: da 30.000 a 180.000 euro.
- Sanzione ai sensi dell’art. 162, comma 2-ter: da 30.000 a 180.000 euro.
In conclusione, la videosorveglianza nei luoghi di lavoro è possibile, ma è strettamente regolamentata per proteggere la privacy dei lavoratori e prevenire abusi. Le imprese devono conformarsi alle normative vigenti, garantendo trasparenza e rispetto dei diritti dei dipendenti.