Le responsabilità dell’RSPP per non aver segnalato l’obbligo del DUVRI

Con una sentenza del mese scorso, la Cassazione Penale ha confermato la condanna di un RSPP esterno che, informato dal dirigente di un appalto di lavori e coinvolto nella fase preparatoria, non gli ha segnalato la necessità del DUVRI.

giudice

Nell’interlocuzione con i professionisti della prevenzione, una delle domande che mi viene più spesso rivolta è relativa al rapporto tra i compiti dell’RSPP alla luce dell’art.33 del D.Lgs.81/08 e l’attività di individuazione dei rischi interferenziali e delle conseguenti misure che, nelle aziende, viene di fatto per lo più richiesta a tale soggetto in virtù del suo ruolo consulenziale.

Il tema è, in effetti, caratterizzato da una certa complessità normativa, ulteriormente aumentata dalla scarsità - ad oggi - di precedenti giurisprudenziali in materia.

Una recente sentenza, emanata il mese scorso dalla Cassazione, contribuisce tuttavia a fare chiarezza in materia, distinguendo peraltro in maniera netta tra l’attività di individuazione dei rischi interferenziali da un lato e la redazione materiale del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) dall’altro.

All’analisi dettagliata di tale pronuncia, seguirà la sintetica disamina di un interessante precedente giurisprudenziale.

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 10 ottobre 2026 n.35771, la Corte ha confermato la condanna dell’RSPP A. per il reato di omicidio colposo commesso con violazione di norme di salute e sicurezza in danno del lavoratore P.S.

In particolare, A. “rivestiva, dal 14.1.2020, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP) della R. Srl, quale consulente esterno della società.”

 

Analizziamo anzitutto la dinamica dell’infortunio.

 

Era accaduto che “S., titolare dell’omonima impresa individuale, stava eseguendo, insieme a D., titolare dell’impresa individuale alla quale erano stati affidati i lavori, opere di tinteggiatura all’interno del magazzino denominato “M16”.”

 

Così, “mentre si trovava su un trabattello, con il piano di calpestio posto a circa 3,4 metri dal suolo, intento a verniciare la parte centrale del timpano della capriata n.3, la struttura veniva urtata da un carrello elevatore condotto da C., dipendente della R. Srl.”.

 

Nello specifico, “il carrellista, impegnato nel trasporto di un carico voluminoso che gli impediva la visuale anteriore, procedeva in retromarcia dal magazzino “M16” verso il magazzino “M12” e, giunto in corrispondenza della capriata n.3, urtava con la parte posteriore sinistra del mezzo la piastra di fissaggio di una ruota del trabattello.”

 

Dunque, “a seguito dell’impatto, la struttura ruotava sul proprio asse e S. perdeva l’equilibrio, precipitando al suolo e decedendo per le lesioni cranio-encefaliche riportate.”

 

La sentenza specifica che, “nell’originaria imputazione, le condotte causalmente concorrenti nella verificazione dell’evento erano riferite, oltre che ad A., a B., quale procuratore speciale della R. Srl munito di delega del datore di lavoro ai sensi dell’art.16 D.Lgs.n.81 del 2008; a D., quale titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori di tinteggiatura; e a C., quale lavoratore della società committente e conducente del carrello elevatore.”

 

Fatta tale premessa, vediamo quali specifiche violazioni sono state imputate ai vari soggetti.

 

Al delegato B. sono state “contestate l’omessa informazione delle imprese esecutrici sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, con particolare riguardo alla circolazione dei carrelli elevatori, l’omessa cooperazione e il mancato coordinamento nell’attuazione delle misure prevenzionali, nonché la mancata redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ( DUVRI).”

 

A D. invece, quale datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, sono state “addebitate l’omessa cooperazione con la committente e con l’impresa di S. e il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione rispetto ai rischi interferenziali.”

 

Peraltro, sempre all’appaltatore D. è stato “altresì contestato, in separato capo di imputazione, il delitto di cui all’art.452-septies cod. pen. [“impedimento del controllo”, n.d.r.], per avere modificato, subito dopo l’infortunio, l’assetto del trabattello, spostando due assi del piano di calpestio.”

 

L’art.452-septies del codice penale, più nello specifico, punisce, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti”.

 

Infine, al lavoratore C. “era contestato di non avere valutato la posizione di S. durante la manovra in retromarcia del carrello elevatore.”

 

Prendiamo in esame, a questo punto, la sequenza degli eventi.

 

Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano accertato che “il Direttore di stabilimento M.V., dopo avere contattato D. per l’esecuzione delle opere di tinteggiatura, aveva informato A., con comunicazione del 6.5.2020, che nei primi giorni del successivo mese di giugno un imbianchino titolare di partita IVA e munito di trabattello avrebbe svolto lavori presso lo stabilimento, chiedendogli quali documenti fosse necessario acquisire.”

 

A fronte di tale richiesta, l’RSPP A. “aveva indicato, fra l’altro, la visura camerale, il documento unico di regolarità contributiva e la documentazione relativa al trabattello.”

 

A seguito dell’infortunio mortale, al ricorrente A. “è stato contestato di non avere segnalato al delegato del datore di lavoro l’obbligo di elaborare il DUVRI per le lavorazioni oggetto dell’appalto, adempimento che avrebbe consentito di individuare il pericolo derivante dalla presenza simultanea, all’interno del “M16”, del carrello elevatore utilizzato da C. e delle persone e attrezzature delle imprese esecutrici, nonché di adottare le relative misure prevenzionali.”

 

In particolare, risultava accertato che “il 28.5.2020 D. aveva trasmesso all’imputato la documentazione relativa ai lavoratori autonomi coinvolti” e, “secondo quanto ricostruito dai giudicanti, alla richiesta di A. circa l’attività da svolgere D. aveva risposto, nella stessa data, “imbiancare”.”

 

Nel suo ricorso per Cassazione, l’ RSPP A. fa presente - tra l’altro - che “il Documento di valutazione dei rischi del 5.3.2019, acquisito agli atti, contemplava, alla tabella n.37, l’obbligo di predisporre il DUVRI per le attività svolte da imprese appaltatrici. Tale documento, non esaminato dai giudici di merito, dimostrerebbe che l’obbligo oggetto dell’imputazione era già stato segnalato al datore di lavoro.”

 

Secondo il ricorrente, inoltre, “le opere di tinteggiatura non rientravano tra le attività comportanti i rischi particolarmente elevati indicati nell’allegato XI al D.Lgs.n.81 del 2008.”

 

Egli contesta, poi, la sentenza d’appello “per avere escluso l’operatività della deroga sulla base della mera compresenza di lavoratori appartenenti a imprese diverse e della loro attività a un’altezza superiore a due metri.”

Sul piano dell’esercizio del ruolo di RSPP, ancora, l’imputato A. “deduce che l’indicazione contenuta nel DVR del 5.3.2019 aveva già assolto alla funzione di segnalare al datore di lavoro l’obbligo di predisporre il DUVRI.”

 

Infatti, a suo parere, “non sarebbe configurabile, in capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, un ulteriore dovere di reiterare la segnalazione in occasione di ogni affidamento di lavori a imprese esterne, trattandosi di soggetto con funzioni tecnico-consultive e privo di poteri decisionali e di vigilanza.”

 

La Cassazione ha rigettato il ricorso di A.

 

La Corte precisa, anzitutto, che “la responsabilità del ricorrente è stata affermata non per avere omesso di redigere personalmente il DUVRI, adempimento spettante al datore di lavoro committente, ma per non essersi attivato, nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei confronti del delegato del datore di lavoro, segnalando la necessità di elaborare tale documento e collaborando all’individuazione dello specifico rischio interferenziale connesso alle lavorazioni programmate.”

 

Sotto tale profilo, dunque, “la condotta personalmente attribuita all’imputato” è stata “individuata nell’omessa segnalazione e nell’omessa collaborazione tecnica nei confronti del soggetto titolare del potere decisionale.”

 

Per quanto riguarda, poi, “la censura concernente la mancata valutazione del Documento di valutazione dei rischi del 5 marzo 2019 quale prova decisiva”, la Cassazione sottolinea che “tale questione non era stata devoluta al giudice di appello ed è stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.”

 

Ad ogni modo, a parere della Suprema Corte, “la previsione generale, contenuta nel DVR del 2019, dell’obbligo di predisporre il DUVRI per le attività svolte da imprese appaltatrici non equivale alla specifica segnalazione richiesta al RSPP in relazione alle concrete lavorazioni programmate per l’inizio del mese di giugno 2020, all’impiego di trabattelli, al coinvolgimento di più lavoratori autonomi e al rischio interferenziale con la circolazione dei carrelli elevatori all’interno dello stabilimento.”

 

Con riferimento, infine, alla presunta deroga all’obbligo di redazione del DUVRI, la Cassazione sottolinea che “l’art.26, comma 3-bis, D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, nel testo applicabile alla data del fatto, esclude l’obbligo previsto dal precedente comma 3 per i lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino i rischi specificamente indicati dalla disposizione, tra i quali quelli particolari contemplati dall’allegato XI”.

 

E “tra questi ultimi rientrano i lavori che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall’alto da un’altezza superiore a due metri, quando tale rischio sia particolarmente aggravato dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.”

 

Occorre ricordare, infatti, che l’Allegato XI al D.Lgs.81/08 cita espressamente, al primo comma, i “lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera”.

 

La sentenza precisa che, se è vero che “la mera esecuzione delle lavorazioni a un’altezza superiore a due metri non è, dunque, di per sé sufficiente a escludere la deroga, poiché l’allegato XI richiede che il rischio di caduta sia particolarmente aggravato da una delle condizioni ulteriori espressamente indicate”, è altrettanto vero che “la motivazione della sentenza impugnata, letta nel suo complesso, ha tuttavia individuato nel caso concreto proprio tali condizioni di aggravamento.”

 

Infatti, “i lavori di tinteggiatura dovevano essere eseguiti mediante due trabattelli, uno dei quali aveva il piano di calpestio posto a circa 3,4 metri dal suolo, all’interno di un magazzino nel quale proseguiva l’ordinaria movimentazione dei carichi mediante carrelli elevatori.”

 

In tale contesto, “il rischio di caduta dall’alto risultava, pertanto, specificamente aggravato dalle condizioni ambientali, caratterizzate dalla contemporanea presenza delle strutture mobili impiegate per le lavorazioni in quota e dei mezzi semoventi in transito nello stesso ambiente.”

 

Alla luce di ciò, “non si è trattato, quindi, di desumere l’inapplicabilità della deroga dalla mera altezza del piano di lavoro, ma di considerare la concreta interazione tra tale altezza, la natura mobile dei trabattelli e la circolazione dei carrelli elevatori all’interno del magazzino.”

 

Veniamo a questo punto al tema di maggiore interesse trattato da questa pronuncia, ovvero quello relativo al ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione all’attività di segnalazione al datore di lavoro o al dirigente dei rischi interferenziali e della conseguente necessità che tali soggetti elaborino il DUVRI.

 

Dopo aver precisato che “il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge una funzione di consulenza tecnica nei confronti del datore di lavoro e non è titolare dei poteri decisionali e di spesa propri di quest’ultimo”, la Corte ha chiarito che, “nondimeno, con l’assunzione dell’incarico, il RSPP assume l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente i compiti attribuitigli dalla legge e può rispondere, a titolo di colpa professionale, dell’evento causalmente riconducibile a una situazione pericolosa che aveva l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro”.

 

Ciò premesso, nel caso di specie, “la sentenza impugnata ha fatto applicazione di tali principi senza attribuire al ricorrente poteri gestionali, decisionali o di vigilanza estranei al ruolo ricoperto.”

 

Infatti, “l’addebito non è stato individuato nell’omesso arresto delle lavorazioni, nell’omessa sorveglianza del luogo di lavoro o nella mancata materiale predisposizione del DUVRI, ma nell’inosservanza dei doveri consultivi e di segnalazione propri del RSPP.”

 

L’antefatto valorizzato dalla Corte nella sua decisione è rappresentato dal fatto che “il ricorrente era stato informato, sin dai primi giorni del mese di maggio, che i lavori sarebbero stati eseguiti all’inizio del successivo mese di giugno; conosceva la natura delle opere di tinteggiatura; era stato informato dell’utilizzazione di trabattelli; aveva ricevuto la documentazione relativa a più lavoratori autonomi ed era stato coinvolto nella fase preparatoria dell’affidamento proprio con riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza.”

 

Di conseguenza, la sentenza d’appello “ha tratto da tali elementi la conclusione che il ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi per acquisire le eventuali informazioni mancanti, verificare la presenza di rischi interferenziali e segnalare al delegato del datore di lavoro la necessità di elaborare il DUVRI e di adottare le conseguenti misure prevenzionali.”

 

In tal senso, “l’incertezza sulla data esatta di inizio delle lavorazioni e la mancata comunicazione formale del loro effettivo avvio non escludevano l’obbligo di attivazione”, dal momento che “proprio l’eventuale incompletezza delle informazioni avrebbe imposto, in ragione del ruolo tecnico rivestito, di acquisire tempestivamente gli elementi necessari prima del periodo indicato per l’avvio dei lavori.”

 

Infine, “non assume rilievo decisivo neppure la circostanza che il ricorrente fosse un consulente esterno, non fosse presente nello stabilimento nei giorni dell’infortunio e non disponesse di un autonomo potere di impedire l’avvio delle lavorazioni.”

 

Ciò in quanto “la responsabilità è stata riferita a una condotta doverosa temporalmente e funzionalmente anteriore all’esecuzione delle opere, consistente nella segnalazione del rischio e nella collaborazione tecnica alla predisposizione delle misure necessarie a prevenirlo.”

 

Guardando ai precedenti giurisprudenziali in materia, ritengo utile richiamare Cassazione Penale, Sez.IV, 25 marzo 2019 n.12869, con cui la Corte ha confermato le condanne di L.G., F.L. e P.L. per il reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore R.L.

 

Quest’ultimo, in particolare “era stato investito e schiacciato da carrello trasportatore di materiale in acciaio all’interno dell’area di movimentazione e stoccaggio (TVE) di proprietà della azienda L. ma in uso alla società T. s.p.a., incaricata dalla prima dell’immagazzinamento e della spedizione dei rotoli di acciaio realizzati nel reparto.”

 

Occorre precisare che L.G. era imputato in qualità di “amministratore delegato della T. s.p.a., datore di lavoro del conducente del carrello investitore e responsabile dell’area destinata a spedizione e a magazzino del materiale di acciaio (vergella)”.

 

Il P.L., invece, era “dipendente e responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della L. s.p.a.”.

 

A quest’ultimo, in tale qualità, “veniva contestato di avere omesso di inserire nel DUVRI il rischio connesso alla insufficiente illuminazione dei locali adibiti allo stoccaggio e al trasporto dei prodotti in acciaio e di avere omesso di informare adeguatamente i dipendenti della L. dei rischi derivanti dalla interferenza con l’attività demandata al personale della T. s.p.a., nonché per avere omesso di fornire disposizioni sulla segnalazione delle vie di circolazione dei carrelli”.

 

All’imputato “F.L. infine, quale capo reparto dell’area TVE era contestato di avere omesso di informare adeguatamente i dipendenti della L. dei rischi derivanti dalla interferenza con l’attività demandata al personale della T. s.p.a., nonché per avere omesso di coordinarsi con i responsabili della T. in relazione all’attività svolta nell’area TVE, e di segnalare alla direzione l’assenza di una adeguata segnaletica di sicurezza per la circolazione dei carrelli all’interno della suddetta area”.

 

In questo caso, la Cassazione ha confermato la condanna dell’RSPP “per avere omesso nel DUVRI una valutazione del rischio specifico di investimento attraverso la individuazione di misure di prevenzione idonee e mediante il dettaglio di specifiche misure per l’accesso all’area T. dei dipendenti della L., fornendo altresì ai dipendenti una idonea informazione e formazione sugli accessi e sui percorsi fruibili.”

 

Tra le sue argomentazioni difensive, l’RSPP P.L. “assume che alla data dell’infortunio non esisteva ancora una disposizione normativa […] che imponesse alle ditte committente e appaltatrice di predisporre un documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali”.

 

A parere della Cassazione, tuttavia, “pur mancando all’epoca dei fatti un obbligo specifico di formare un documento unico che garantisse la condivisione normativa tra committente e appaltatore delle misure volte a prevenire e a fronteggiare il rischio derivante dalla coesistenza o dall’alternarsi all’interno di una azienda di lavorazioni in grado di “interferire”, certamente esisteva una specifica disciplina (art.7 D.L.vo 1994/626 peraltro oggetto di contestazione al F.L.) che onerava il committente L., e pertanto i dirigenti all’uopo individuati, di promuovere la cooperazione e il coordinamento in un ambito nevralgico e fonte di rischi.”

 

Alla luce di ciò, la Corte d’Appello “ha correttamente escluso che dalla ditta L. promanasse, come previsto dalla legge, una adeguata programmazione del rischio interferenziale da investimento di pedoni nell’area TVE e una coerente promozione di sinergiche attività preventive”.


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